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ART 186 interpretazione per il corretto uso dello screening monouso |
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| COSA E' CAMBIATO E COME COMPORTARSI | |
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Si possono effettuare test di screening su tutti i conducenti per verificare l'abuso di alcool . Durante i controlli tramite la tecnica ”sintomatica” il test monouso di screening diviene un valido strumento a supporto dell’Agente.
E’ stata inasprita la sanzione in caso di rifiuto a sottoporsi ai test (sia di screening che con etilometro). Infatti, oltre alla sanzione penale, si può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come se il conducente fosse risultato positivo).
Gli accertamenti con etilometro possono essere effettuati in ogni caso d’incidente stradale. Gli organi di polizia stradale possono accompagnare l’utente da sottoporre all’esame presso i propri uffici o presso altra struttura specializzata.
E’ possibile l’effettuazione degli esami sui conducenti che sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale e sono stati ricoverati per cure mediche.
E’ stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di ebbrezza.
Il conducente nei confronti del quale sia accertato il reato di guida in stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico (presso la Commissione medica locale) per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcool.
Se il conducente è sorpreso a guidare con un tasso alcoolemico superiore a 1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente di guida per il tempo stabilito dal prefetto (come sanzione accessoria) può essere disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato fino a quando non sia escluso, attraverso un esame medico specialistico, che il conducente non è un etilista cronico o abituale (in questo caso viene revocata la patente).
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Ora è consentito l’accertamento anche tramite controlli preliminari (screening monouso) che sono un valido supporto all’applicazione del metodo “sintomatico”.
Con l’approvazione della modifica all’art.219 (revoca della patente di guida) il conducente non può conseguire una nuova patente prima di un anno.
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Note:
La norma consente che siano effettuati controlli preliminari (screening) con dispositivi o test sul comportamento allo scopo di effettuare una prima valutazione (rapida e non invasiva) dell’eventuale abuso di sostanze alcoliche.
Tale controllo è finalizzato, in caso di esito positivo, ad un esame più accurato con un etilometro omologato o nell’applicazione del metodo “sintomatico”.
In questo modo aumenterà in modo significativo il numero dei conducenti controllati, con l’effetto di sottoporre ad un esame più accurato (che è più lento ed oneroso) solo i conducenti che manifestano valori di screening superiori alla soglia minima.
Il test di screening costituirà fonte di prova qualitativa e non quantitativa dello stato di ebbrezza sulla base della quale motivare adeguatamente e nel rispetto dei diritti degli utenti, un esame più specifico con etilometro, utilizzandolo come prova a supporto dell’operato dell’Agente nella applicazione del metodo “sintomatico”. L’alcooltest rimarrà colorato nel tempo.
Sono state confermate e riprodotte le modifiche già introdotte dal D.Lvo 15.01.2002 n.9 che consentono l’esame del tasso alcolemico in ambito ospedaliero nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche.
Resta invariato il tasso alcolemico minimo per essere considerati in stato di ebbrezza (0, 5 gr/l) |
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L'Alcooltest Monouso
Fiala CEC1
o CEC3
elimina il pericolo di contagio malattie per trasmissione via espirato.
E' L'unico test NON INVASIVO E SICURO.
Oltre che dalle forze dell'ordine è utilizzato anche da Case di Cura. |
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FIALA CEC3 = con LIVELLO DI SICUREZZA : 0.4 gr/l
FIALA CEC1= con LIVELLO DI
0,00-0,2 -0.5 gr/l
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ECONOMICO
SENZA DICROMATO DI POTASSIO
NON INVASIVO
BIODEGRADABILE
PRECISIONE 95% - VELOCE 60 sec. |
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