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| ALCOOLTEST FIALA CEC 3 Livelli (0,4 - 0,8 -1,2 g/l ) |
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0,4 g/l =primo allarme del livello di sicurezza ( oltre si è realmente a rischio) La soglia del valore oltre 0,5g/l è molto vicina ed è sufficiente poco per superarla. |
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MOD.FIALA CEC (Senza Cromo , Biodegradabile )
Una segnalazione di colore più intenso del 1° liv. di 0,4 , significa che si è gia superato il livello massimo consentito che è di 0.5g/l ( Il test è stato tarato per sicurezza in eccesso)
ALCOOLTEST FIALA CEC (senza Cromo)
NB: il cromo ha il reagente di colore giallo
Per maggiori dettagli vogliate visitare il sito: http://www.alcooltest.net .
1. Questo Test in fiala monouso con palloncino (a tre livelli) denominato Fial CEC rispetta le norme per la salute e della sicurezza, non contiene prodotti cancerogeni ed è in assenza di cromo Abbiamo eliminato gli altri test che avevano il reagente al cromo (di colore giallo) perché nocivo alla salute.
2. Il palloncino è biodegradabile e l'involu cro di vetro è protetto da una pellicola di PVC che lo protegge dalle cadute.
3. E' igienicamente protetto da una confe zione ermetica esterna.
4. La fiala Cec non comporta l'obbligo di smaltimento nei rifiuti speciali.
5. Praticità e facilità di lettura policromati-ca, confrontando immediatamente il co lore che assumerà il reagente interno, con la scala di riferimento stampata al l’esterno della stessa fiala.
6. tempo di reazione :0’,10” max.
7. tempo impiegato per un'azione completa ( apertura confezione, inserimento boc- caglio + palloncino, espirazione fino al gonfiamento del palloncino + tempo di reazione) : totale 0’,90”.
8. Scadenza : 14 mesi rispettando le norme di conservazione.
Questo test si distingue dagli altri per la sua qualità ecologica.
Uno speciale gel che trattiene il reagente bianco, annulla la reazione dopo 2 ore dall’utilizzo, per favorire la conservazione della “prova”, ma i due filtri laterali manterranno il colore assunto dalla prova test. Affidabilità per sicurezza e per livello qualitativo : Alta.
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Guida sotto l'influenza dell'alcool (modifica dell’ art.186 CDS
Si possono effettuare test di screening su tutti i conducenti per verificare l'abuso di alcool (i risultati non sono fonte di prova ma consentono di effettuare test con etilometri).
E’ stata inasprita la sanzione in caso di rifiuto a sottoporsi ai test (sia di screening che con etilometro). Infatti, oltre alla sanzione penale, si può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come se il conducente fosse risultato positivo).
Gli accertamenti con etilometro possono essere effettuati in ogni caso d’incidente stradale. Gli organi di polizia stradale possono accompagnare l’utente da sottoporre all’esame presso i propri uffici o presso altra struttura specializzata.
E’ possibile l’effettuazione degli esami sui conducenti che sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale e sono stati ricoverati per cure mediche.
E’ stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di ebbrezza.
Il conducente nei confronti del quale sia accertato il reato di guida in stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico (presso la Commissione medica locale) per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcool.
Se il conducente è sorpreso a guidare con un tasso alcoolemico superiore a 1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente di guida per il tempo stabilito dal prefetto (come sanzione accessoria) può essere disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato fino a quando non sia escluso, attraverso un esame medico specialistico, che il conducente non è un etilista cronico o abituale (in questo caso viene revocata la patente).
L’accertamento era consentito solo in caso di fondato sospetto ed era possibile utilizzare solo gli etilometri che richiedono tempi e procedure più lunghe e complesse
Chi si rifiutava di sottoporsi all’esame aveva una sanzione più lieve di chi, dopo esservi sottoposto, risultava positivo all’esame superando i limiti consentiti.
In caso d’incidente, l’accertamento era possibile solo quando vi era il fondato motivo di ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto dell’alcool.
Gli accertamenti con etilometro potevano essere fatti solo sulla strada (spesso con molte difficoltà pratiche).
L’esame in ambito ospedaliero, su campioni di sangue (prelevato con il consenso della persona sottoposta a cure), non era disciplinato.
La misura era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. Con l’approvazione della modifica all’art.219 (revoca della patente di guida) il conducente non può conseguire una nuova patente prima di un anno.
Dopo l’accertamento dello stato di ebbrezza, non venivano compiuti in modo sistematico accertamenti sanitari successivi per verificare che il conducente avesse ancora i requisiti psico-fisici per guidare.
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La norma consente che siano effettuati controlli preliminari (screening) con dispositivi o test sul comportamento allo scopo di effettuare una prima valutazione (rapida e non invasiva) dell’eventuale abuso di sostanze alcoliche. Tale controllo è finalizzato, in caso di esito positivo, ad un esame più accurato con un etilometro omologato. In questo modo aumenterà in modo significativo il numero dei conducenti controllati, con l’effetto di sottoporre ad un esame più accurato (e necessariamente più lento ed oneroso) solo i conducenti che manifestano valori di screening superiori alla soglia minima. Il test di screening non costituirà fonte di prova dello stato di ebbrezza ma semplice indizio sulla base del quale motivare adeguatamente e nel rispetto dei diritti degli utenti, un esame più specifico con etilometro. Solo i risultati di questo ultimo esame sono fonte di prova ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste. Sono state confermate e riprodotte le modifiche già introdotte dal D.Lvo 15.01.2002 n.9 che consentono l’esame del tasso alcolemico in ambito ospedaliero nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche. Resta invariato il tasso alcolemico minimo per essere considerati in stato di ebbrezza (0, 5 gr/l) |
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